L'obbligo di rinegoziare il contratto divenuto squilibrato alla luce dell'art. 2 Cost. Italiana. L'influenza del diritto dell'Unione Europea

Autores/as

  • Camilla Serraiotto Università degli studi di Trento

Palabras clave:

Potere giudiziale, equilibrio contrattuale, equilibrio normativo ed económico, principio di solidarietà (art. 2 Cost. Italiana), l’obbligo di rinegoziare, autonomia contrattuale, caparra confirmatoria, “usura sopravvenuta”.

Resumen

El Il presente saggio vuole evidenziare l’evoluzione nel sindacato giudiziale sull’equilibrio contrattuale avutosi nell’ordinamento italiano tanto per effetto dei principi sovranazionali, quanto per l’operare della clausola di solidarietà sociale, sancita all’art. 2 della Costituzione italiana, la quale, ponendosi come norma non meramente programmatica bensì immediatamente precettiva, sta avendo un impatto dirompente nel sistema italiano. Essa impone alle parti di un contratto divenuto squilibrato obblighi di rinegoziazione anche atipici e altresì al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore.

L’utilizzo giurisprudenziale della clausola stessa, come si avrà modo di vedere a proposito del potere giudiziale di riduzione della caparra confirmatoria eccessiva, nonché l’obbligo di rinegoziare un contratto di mutuo divenuto usurario per la variazione del tasso soglia degli interessi, se certo scardina completamente il principio di certezza del diritto, incidendo sull’autonomia contrattuale ancorché lecitamente esplicatasi, rappresenta talvolta una valvola di salvezza per adattare un sistema pressoché rigido alle sopravvenienze che, comportando la caducazione del contratto, costituirebbero un grave pregiudizio per la parte che le deve sopportare. Si pensi ad esempio ad un contratto di mutuo divenuto usurario in un momento successivo alla sua pattuizione. Ancorché la stessa sia stata lecita in quanto originariamente contenuta nei limiti del c.d. tasso soglia, per effetto del superamento dello stesso a causa di una riduzione sopravvenuta del limite oltre il quale gli interessi sono considerati usurari, diventando usuraria potrebbe essere colpita da nullità, con conseguente obbligo immediato di restituire l’intera somma data a mutuo.

Se certo non può dirsi nuovo l’obbligo di rinegoziare, certamente una novità è rappresentata dai poteri di intervento giudiziali non solo cassatori bensì anche correttivi, i quali permettono di “correggere” la volontà delle parti al fine del permanere del vincolo contrattuale, e ciò in un senso non solo normativo bensì anche economico. Per altro verso si fa sempre più largo l’idea che gli obblighi di rinegoziazione delle parti possano essere, ove non spontaneamente adempiuti, ottenuti in via coercitiva attraverso l’operare dell’art. 2932 c.c., salvo valutare i problemi che al riguardo si porrebbero in termini di “compiutezza” del programma negoziale.

Dopo avere evidenziato dunque l’evoluzione avutasi all’interno dell’ordinamento italiano, mediante uno sguardo anche comparatistico alla stessa problematica, si affronteranno due casi specifici: l’ipotesi della caparra confirmatoria, che in Italia non prevede espressamente un rimedio volto ad una sua riduzione, ove pattuita in misura eccessiva, analogamente a quanto invece si prevede per la penale, e successivamente si affronterà la problematica della così detta “usura sopravvenuta”. Entrambe le fattispecie hanno trovato una soluzione grazie appunto all’operare dell’art. 2 Cost., che ha permesso il permanere in vita della pattuizione mediante un suo riequilibrio, non già ad opera della parte, bensì in ultima istanza ad opera del giudice ove la prima non vi provveda da sé.

Il crescente potere giudiziale di incidere sul regolamento contrattuale, per effetto del citato principio costituzionale, se certo può incidere in termini di certezza del diritto e di autonomia contrattuale, talvolta rappresenta l’unico strumento di tutela per la parte debole del rapporto.

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This essay aims to underline the evolution of the judicial power of examination on the issue of contractual balance as a result of the international principles introduced in the Italian judicial system and of the social solidarity clause provided by article 2 of the Italian Constitution. The latter, as it is a mandatory and not merely a programmatic rule, has been having a shattering impact on the Italian system as it prescribes to the parties of a contract that has become unbalanced obligations that are atypical and not expressly provided by law.

As we will analyze in regards of the power of the judge to reduce a disproportionate commitment deposit and on the topic of the obligation to renegotiate a loan that became usurious through the increasing variation of interests, the use in the courts of the solidarity clause, even if it completely dismantles the principle of legal certainty by affecting the contractual autonomy already legitimately performed by the parties, it represents a safety valve for re-adjusting a system that is rigid towards unexpected occurrences. Differently, this situation would lead to a voidable contract and consequently to jeopardize the party that has to bear these unexpected occurrences. For instance, we can consider as the case in point a loan contract that has afterwards become usurious. Whether the agreement was at first legitimate since originally contained in the legal interest rate limit, in case of a subsequent decreasing of this limit above which the interest are considered usurious, the original agreement, by exceeding it, would be nullified and the party would be forced to immediately return the entire amount of money loaned.

Although the obligation to renegotiate is not news, the power of intervention granted to the judge, who is enabled not only to annul but also to adjust the terms of the contract, is for sure something new. This power allows the correction of the will of the parties in order to save the contractual obligation from both a legal and an economical point of view. From another perspective, the idea of applying article 2932 of the Civil Code in order to enforce the obligation to renegotiate in case the parties do not spontaneously comply, always taking in consideration any kind of issues could arise in terms of the completeness of the negotiation, has made its way into the Italian judicial system too. 

After underlining the evolution occurred in the Italian judicial system, two specific cases will be analyzed throughout a comparative perspective of the issue. First, the case of the commitment deposit: in Italy it is not expressly provided with a remedy that enables to decrease it in case the amount the parties agreed on, is disproportionate (as it happens instead with the penalty clause); secondly, the issue of the so-called “supervened usury”. Both cases have found a solution through the application of the above-mentioned article 2 of the Italian Constitution: the agreement can survive throughout a new balance applied not by the party of the contract, but by the judge as last resort, in case the first do not provide for it.

In conclusion, the increasing power of the judge to affect the contractual agreement, granted by the constitutional principle, although it weighs in terms of legal certainty, sometimes is the only instrument able to protect the weak party of the contractual relation

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Publicado

2017-01-24

Cómo citar

Serraiotto, C. (2017). L’obbligo di rinegoziare il contratto divenuto squilibrato alla luce dell’art. 2 Cost. Italiana. L’influenza del diritto dell’Unione Europea. Lex Social: Revista De Derechos Sociales, 7(1), 531–554. Recuperado a partir de https://upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/2416

Número

Sección

Artículos